
CODICE DEONTOLOGICO
Art. 1 Finalità
Il Codice deontologico, nel prosieguo denominato Codice, è orientato a rafforzare l’azione
sindacale, il rapporto con gli iscritti, la leale collaborazione dei dirigenti sindacali tra loro e
con gli Organi previsti dalla Statuto nel rispetto delle diverse sfere di competenza in
coerenza con l’accordo siglato di collaborazione volontaria e gratuita.
Art. 2 Ambito d’applicazione
Il Codice si applica a tutti i ruoli e incarichi ricoperti all’interno dell’Associazione. Chiunque
ricopra uno o più di tali ruoli o incarichi verrà nel prosieguo denominato collaboratore.
Art. 3 Valori
L’attività dei collaboratori s’ispira ai valori di giustizia, di democrazia, di uguaglianza sanciti
dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 4 Doveri
I collaboratori devono svolgere l’attività sindacale nel rispetto delle indicazioni ricevute
avendo a esclusivo riferimento gli obiettivi fissati dagli Organi preposti.
Devono astenersi dal divulgare fatti o dati riservati e inerenti la vita interna del Sindacato,
degli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalle Leggi dello Stato.
Devono tutelare e difendere i diritti degli iscritti e non devono subordinare l’interesse
dell’Associazione a quello personale o di altri soggetti.
Devono difendere l’Associazione da attacchi calunniosi che possano arrecare danno
all’immagine del Sindacato.
Ogni collaboratore ha il dovere di fornire report dettagliato dell’attività svolta giornalmente
tutte le volte che è richiesto dalla Presidenza, tenendo aggiornato un apposito registro. E’
tenuto, altresì, ad adempiere a tutte le indicazioni pervenute dalla Presidenza in tema di
consulenza, attività di propaganda, promozione e rappresentanza, organizzazione di
seminari e/o assemblee, attivazione di sportelli.
Se collocato in distacco sindacale o aspettativa non retribuita, part-time, il collaboratore
deve, altresì, svolgere un servizio di attività sindacale giornaliera in presenza pari, almeno,
al rispettivo orario di servizio, e comunque, secondo le indicazioni del Presidente
nazionale, e presenziare, salvo impedimenti eccezionali, a tutte le riunioni da lui
convocate.
Anche i presidenti delle strutture regionali devono presenziare, salvo impedimenti
eccezionali, a tutte le riunioni convocate dal Presidente nazionale; devono, inoltre,
monitorare e rispondere dell’organizzazione della propria struttura territoriale e delle
attività da essa svolte, curandone specifico report. Devono curare un registro presenze in
ogni sede e/o sportello che sarà presentato alla Presidenza ogni qualvolta lo ritenga
necessario e tenere frequentemente riunioni regionali per familiarizzare le iniziative
proposte dal Presidente e in sede di Consiglio nazionale, tenendo sempre informato la
Presidenza sulla convocazione e sul verbale dei lavori.
Art. 5 Regole di condotta
I collaboratori Anief improntano la propria attività al massimo rispetto degli Organi Statutari
e di chiunque contribuisca anche temporaneamente alla realizzazione dell’azione
sindacale.
I rapporti tra i vari collaboratori sono ispirati alla massima sobrietà, all’adeguata
morigeratezza dei costumi, al rispetto reciproco e alla salvaguardia degli obiettivi che
l’Associazione intende raggiungere.
Art. 6 Incompatibilità
I collaboratori non devono svolgere attività incompatibili coi propri doveri, ovvero assumere
compiti di responsabilità o collaborazioni a qualsiasi titolo con altre associazioni o enti che
possano confliggere con gli interessi dell’Anief. In tal caso, è dovere del Presidente
nazionale segnalare al Collegio dei Probi viri, nel rispetto degli Organi statutari, tali
incompatibilità e procedere cautelativamente alla sospensione da ogni incarico.
I collaboratori non devono accettare favori, privilegi, incarichi che possano inficiare la loro
autonomia e/o la loro credibilità e somme di denaro come corrispettivo di prestazioni di
consulenza.
Art. 7 Inosservanza
In caso d’inosservanza o violazione delle precedenti norme il Consiglio Nazionale adotta,
sentito il Collegio dei Probiviri, i provvedimenti sanzionatori definitivi previsti dal
Regolamento interno.
Art. 8 Modifiche
Le variazioni e le modifiche al Codice sono proposte dal Presidente nazionale e devono
essere approvate dal Consiglio Nazionale.
Art. 9 Disposizione di chiusura
Le specifiche previsioni del Codice non impediscono la possibile individuazione di altri
comportamenti, non espressamente indicati nello stesso, in contrasto coi principi generali
definiti nello Statuto.
Art. 10 Pubblicità
Il Codice è consegnato al collaboratore al momento dell’avvio dell’attività svolta per
l’Associazione e della firma del contratto di collaborazione volontaria.