• STATUTO
  • CO.NA.L.PE.
  • CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONATI

ART. l

COSTITUZIONE

CO.NA.L.PE. è una Confederazione di associazioni che svolge attività sindacale e sociale in modo autonomo, libero, democratico ed apartitico, con sede nazionale in San Pancrazio Salentino (BR).

ART. 2 SCOPI

CO.NA.L.PE. non ha fini di lucro.

Obiettivo della Confederazione è primariamente l’attività di proselitismo finalizzata alla tutela dei

diritti ed al miglioramento delle condizioni culturali, morali, sociali, prof essionali, giuridiche ed economiche dei soci e degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta, il

confronto tra produzione e lavoro.

In tale ottica CO.NA.L.PE. respinge tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione delle piccole realtà del lavoro autonomo ed imprenditoriale e

propone un capitalismo sociale fondato sul rispetto e sulla difesa della piccola impresa e del lavoro autonomo.

In particolare CO.NA.L.PE., si propone di:

1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali di tutti i soci e degli associati, in forma singola e collettiva, con assoluta obiettività e libertà, nei confron ti degli

Enti

pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali;

2) tutelare i soci e gli associati in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;

3) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;

4) sostenere o promuovere, in qualunque forma giuridica, la costituzione di: associazioni di produttori; istituti di patronato; Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e

pensionati; Centri di assistenza fiscale per le piccole imprese e per i lavoratori autonom i;

Enti morali, attraverso qualunque forma giuridica, per la tutela, l’a ssistenza ed il sostegno dei soggetti svantaggiati e dei meno abbienti; Enti per il tempo libero; Associazione degli

invalidi civili, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti svantaggiati per la tutela dei loro diritti;

Banche Sociali del Lavoro senza fini di lucro; Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati; associazioni di volontariato sociale e di promozione sociale; associazioni dei

locatori e dei concedenti di beni immobiliari urbani e rurali; Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – CAA; associazioni di protezione civile; associazioni dei consumatori; Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione; fondi interprofessionali; enti bilaterali; Enti di

formazione professionale; organismi di conciliazione; Centri di ass istenza tecnica;

associazioni di pensionati; fondi pensione e di previdenza ed assistenza com plementare; scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari; Movimento delle Cooperative;

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5) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo d i fornire assistenza negli adempimenti relativi all’organizzazione, la gestione e la riqualificazione delle imprese

associate. In quest’ambito la Confederazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale, professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, con sulenza ed assistenza

tecnica e amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro occorrenti nell’interesse generale degli iscritti;

6) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive turistiche e ricreative: per qu este finalità la

Confederazione potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, attività di intrattenimento, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti

sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al

raggiungimento degli scopi statutari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva, turistica e per il tempo libero in generale;

7) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi enti, corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori sulle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; corsi R.E.C. ed H.A.C.C.P, corsi di formazione,

aggiornamento ed istruzione professionale, richiesti dalle normative vigenti per i piccoli

imprenditori e lavoratori autonomi o loro dipendenti, per disoccupati ed inoccupati, anche se Finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;

8) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola

impresa sia richiesta o ammessa;

9) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale; Per il perseguimento di tutti gli scopi, CO.NA.L.PE., fermo restando l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare e d immobiliare ivi incluse le

partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza ai soci e agli associati.

ART. 3

DEMOCRAZIA

CO.NA.L.PE., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, afferma la s ua

democraticità nell’impegnarsi a sostenere, a favorire ed a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

CO.NA.L.PE. rifiutando un’organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

ART. 4

CONFRONTO

Fondamenti della vita democratica della Confederazione sono le libere elezioni delle cariche sociali e la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società a livello nazionale e comunitario.

Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019 3

ART. 5

AUTONOMIA

CO.NA.L.PE. si configura come indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli soci ed associati, come modo di essere e di svolgere l’azione sindacale e sociale.

L’autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa delCO.NA.L.PE. e viene da essa affermata come capacità di definire, nei confronti de lla vita sociale e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di

opportunità politica.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle

somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge. In particolare il fondo comune della Confederazione è costituito:

1. dalle quote e dai contributi dei soci;

2. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;

3. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Ogni socio è titolare di un proprio e distinto fondo com une.

ART. 7

ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE

Le entrate della Confederazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/o degli iscritti alle associazioni aderenti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in

contrasto con le vigenti normative in materia.

I soci devono versare annualmente alla Confederazione la quota o contributo associativo per ogni singolo iscritto.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l’Uff icio di Presidenza Nazionale della

Confederazione delibererà la quota o il contributo che ogni socio dovrà versare per l’anno successivo.

Tutte le entrate della Confederazione dovranno pervenire mediante conti correnti appositamente accesi dal Presidente Nazionale.

ART. 8

SOCI ED ASSOCIATI

Sono considerati “CO.NA.L.PE.”:

– le associazioni nazionali e/o gli enti e/o le società promosse da CO.NA.L.PE. e/o aderenti alla Confederazione;

– i Circoli CO.NA.L.PE., costituiti secondo le modalità previste nel presen te statuto, che rappresentano l’effettiva articolazione territoriale della Confederazione.

Sono considerati “ASSOCIATI CO.NA.L.PE.” gli iscritti alla Confederazione per il tramite

degli Enti e delle associazioni che il presente statuto individua come “ SOC I CO.NA.L.PE.” e precisamente

1) LAVORATORI AUTONOMI operanti nei seguenti settori:

Commercio – Turismo – Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Agricoltura (piccoli imprenditori

agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affitt uari e concedenti);

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2) PICCOLI IMPRENDITORI operanti nei seguenti settori:

Commercio – Turismo – Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Industria – Agricoltura;

3) DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali

per le quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali;

4) tutte le forme di società aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola impresa;

5) esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei picco li imprenditori o che sono titolari

di partiva iva pur non essendo iscritti alla competente camera di commercio;

6) pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati;

7) invalidi civili e del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vi talizie;

8) utenti dei servizi erogati dagli Enti promossi e/o costituiti e/o affiliati CO.NA.L.PE.; ART. 9

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEI CIRCOLI E DEI SOCI IN GENERE

I soci sono contraddistinti da un proprio statuto ed un proprio codice fis cale e/o partita

i.v.a. in quanto hanno autonomia amministrativa e contabile rispetto alla Confederazione ed agli Enti promossi dalla stessa.

La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dai soci anche se può esercitare il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi richiedendo copia degli

stessi ai soci medesimi.

I responsabili legali dei soci (associazioni nazionali, associazioni nazionali di categoria, associazioni territoriali aderenti CO.NA.L.PE.) dovranno rispondere c on il proprio fondo comune e/ o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione

assunta per conto dell’associazione dagli stessi rappresentata.

CO.NA.L.PE, ad insindacabile giudizio, può revocare lo status di socio ai circoli ed a lle associazioni aderenti che hanno evidenziato, anche nel corso dell’anno, uno squilibrio

economico – finanziario non compatibile con le attività associative già svolte o da svolgere.

ART. 10

ATTIVITA’ DI VIGILANZA SUI CIRCOLI E SUI SOCI IN GENERE

CO.NA.L.PE. esercita sui circoli e sui propri soci in generale, direttamente o per il tramite di apposite società incaricate, la vigilanza ed i controlli ritenuti insindacabilmente utili e

necessari per garantire il rispetto delle normative e dei principi che reg olamentano la costituzione ed il corretto

funzionamento degli enti di patronato, dei centri di assistenza fiscale, dei centri di

assistenza agricola, dei fondi interprofessionali, degli organismi di conciliazione, degli enti di formazione e di tutti gli altri enti che, in qualunque forma giuridica, saranno costituiti da CO.NA.L.PE.

CO.NA.L.PE., ad insindacabile giudizio, può revocare lo status di socio ai circoli ed alle

associazioni aderenti che hanno trasgredito i principi e le norme che disciplinano gli enti di cui al comma precedente.

ART. 11

CARICHE SINDACALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti ai circoli ed alle associazioni aderenti CO.NA.L.PE. mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

Possono ricoprire cariche sindacali a livello nazionale coloro che sono iscritti da almeno un anno ad un circolo o ad una associazione aderente CO.NA.L.PE., a condizione che siano in

regola con il

pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del

rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste.

ART. 12

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci che commettono infrazioni all’ordinamento statutario vengono r inviati, ad iniziativa dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, l’Ufficio di Presidenza Nazionale può

cautelativamente procedere alla sospensione per:

a) indegnità morale;

b) comportamenti incompatibili con la linea politico -sindacale adottata dagli organi statutari;

c) inosservanza del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;

e) concorrenza sleale nei confronti della Confederazione o degli enti promossi dalla stessa.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai

punti precedenti, i seguenti provvedimenti:

– ammonimento;

– sospensione dalle cariche e/o dall’attività as sociativa;

– espulsione e revoca dello status di socio.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Gli organi della Confederazione, a livello nazionale, sono:

1. Il Congresso Nazionale;

2. Il Consiglio Confederale Nazionale;

3. L’Ufficio di Presidenza Nazionale;

4. Il Presidente Nazionale;

5. Il Collegio dei Probiviri;

6. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;

7. Il Consiglio Tecnico Nazionale;

8. I Segretari Nazionali di comparto. ART. 14

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Co nfederazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria su richiesta di almeno il cinquanta percento dei componenti del Consiglio

Confederale Nazionale.

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La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all’Ufficio di Presidenza e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronunzia l’Ufficio di Preside nza entro trenta

giorni.

Sarà cura dell’Ufficio di Presidenza Nazionale diramare l’avviso di convocazione, contenente l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno 20 giorni prima della data stabilita per il

Congresso. ART. 15

COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai soci su base regionale e/o su base interregionale.

Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta, dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, in relazione al numero dei soci in regola con

l’adesione alla Confederazione ed in base alle attività associative svolte dai singoli soci.

Il Congresso Nazionale:

a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;

b) elegge i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale;

c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) elegge il Collegio dei Probiviri;

e) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale della Confederazione e le linee programmatiche;

f) modifica in tutto o in parte lo Statuto della Confederazione, previo voto favorevole di almeno i due terzi dei delegati presenti al Congresso, salvo quanto di competenza del

Consiglio Confederale Nazionale;

g) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dall’Ufficio di Pre sidenza Nazionale o da almeno un terzo dei delegati presenti al Congresso;

Le decisioni assunte dal Congresso Nazionale sono vincolanti per gli organi sociali e per tutti i soci della Confederazione.

Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all’apertura dell’adunanza.

Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presenti.

ART. 16

IL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE

Il Consiglio Confederale Nazionale è il massimo organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l’altro. Esso è composto dai presidenti dei circoli, dai presidente delle

associazioni aderenti, dai componenti degli organi esecutivi degli enti promossi e/o

costituiti da CO.NA.L.PE., e dai componenti dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale. Per la

corretta composizione del Consiglio Confederale Nazionale si fa riferimento alla situazione organizzativa risalente all’ultimo giorno del mese precedente alla data di convocazione del Consiglio medesimo.

Per quanto riguarda gli organi esecutivi degli Enti promossi e/o costituiti CO.NA.L.PE. con altre

organizzazioni sindacali e/o datoriali, fanno parte del Consiglio Confederale Nazionale CO.NA.L.PE. solo i membri che sono stati designati in detti organi in rappresentanza

CO.NA.L.PE..

Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019 7

Il Consiglio Confederale Nazionale:

a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;

b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla crescita della Confederazione ed alla promozione delle categorie

rappresentate;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

d) integra, nella prima seduta utile, i componenti dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;

e) adotta, con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei componenti, il

provvedimento di rimozione del Presidente Nazionale e convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale che deve essere celebrato entro trenta giorni dalla convocazione;

f) modifica parzialmente lo Statuto nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di almeno il cinquanta percento più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Confederale Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno, con preavviso di almeno venti giorni; in caso di inottemperanza potrà

autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Confederale Nazionale stesso.

Il Consiglio Confederale Nazionale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della Confederazione.

Il Consiglio Confederale Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.

I componenti del Consiglio Confederale Nazionale non sono incompatibili con le altre cariche previste dal presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Confederale Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1/3 degli

stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale. Ogni componente può esprimere tanti voti per ogni incarico ricoperto e che gli da diritto di partecipare al

Consiglio medesimo. Il voto può essere espresso anche per delega: ogni componente non può esprimere oltre dieci voti per delega per ogni incarico ricoperto e che gli da diritto di partecipare al Consiglio medesimo.

ART. 17

L’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto da undici componenti eletti dal Congres so Nazionale compreso il Presidente Nazionale.

All’interno dell’Ufficio di Presidenza Nazionale può essere nominato dal Presidente uno o più vice presidenti di cui uno vicario.

L’Ufficio di Presidenza Nazionale :

– rappresenta la Confederazione, attua l’az ione sindacale e persegue gli scopi CO.NA.L.PE. secondo le direttive delineate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Confederale

Nazionale;

– attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;

– predispone i bilanci annuali e consuntivi per la l oro approvazione da parte del Consiglio Confederale Nazionale;

– convoca e regolamenta lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli;

– nomina il Consiglio Tecnico Nazionale;

Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019 8

– nomina i componenti degli organi esecutivi degli enti promossi e/o costituiti da CO.NA.L.PE.;

– delibera l’apertura di sedi all’estero;

– istituisce Commissioni di studio su singoli problemi della Categoria, nominandone i componenti;

– propone, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri componenti, al Consiglio Confederale Nazionale la rimozione del Presidente Nazionale;

– accetta e revoca il riconoscimento delle associazioni che fanno domanda di adesione alla Confederazione per diventarne soci ;

– delibera in merito alla costituzione e scioglimento di enti e società promossi e/o costituiti da

CO.NA.L.PE.;

– approva nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale mediante Determinazioni Presidenziali;

– delibera in merito a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente assegnate dal presente Statuto al Presidente Nazionale o al Consiglio

Confederale Nazionale;

L’Ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca quando lo ritiene utile nell’interesse di CO.NA.L.PE., con preavviso di almeno tre giorni, anche in luoghi diversi dalla sede nazionale; in caso di inottemperanza di costui, è

convocato su iniziativa di almeno sei dei suoi membri.

I membri dell’Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non

partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell’organo.

Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la maggioranza degli stessi.

L’Ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. Il v oto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio

voto, non più di un voto per delega.

ART. 18

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale:

– ha la rappresentanza legale CO.NA.L.PE.;

– rappresenta in giudizio CO.NA.L.PE.;

– convoca l’Ufficio di Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche; – è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;

– cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri e le Segrete rie Periferiche, stipulando con gli stessi accordi e convenzioni per la riscossione e la ripartizione delle deleghe associative sindacali;

– firma gli accordi o contratti di categoria;

– propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinar i nei confronti dei soci;

– assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del

Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all’art. 3 del presente statuto;

– nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Confederazione è chiamata a designare i propri rappresentanti;

Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019

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– provvede alle assunzioni del personale dipendente;

– cura i rapporti con le Banche, accende conti correnti ed effettua qualsiasi altra operazione,

nell’interesse della Confederazione;

– assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa

confederale;

– partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;

– assicura la gestione unitaria della Confederazione, mantenendo contatti permanenti con i soci;

– promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della Confederazione stessa, ed assume i poteri decisionali conseq uenziali;

– nomina tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale uno o più vice presidenti di cui

uno vicario;

– convoca e presiede il Consiglio Confederale Nazionale;

– conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di ser vizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;

– delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza dell’Ufficio di Presidenza Nazionale mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile dell’Ufficio di Presidenza Nazionale pena la perdita della loro

efficacia;

– nomina tra i componenti del Consiglio Tecnico Nazionale i Segretari dei Comparti

Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, Caccia, Pesca, Piccola Industria e Liberi Professionisti;

Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

a) ingiustificata inoperosità;

b) indegnità morale;

c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;

d) inosservanza delle deliberazioni dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale;

e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto; Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Confederale

Nazionale con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei propri componenti.

Il Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente

Nazionale a cura di una commissione composta da tre arbitri designati uno dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, uno dal Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Confederale

Nazionale.

Il collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall’ insediamento.

ART. 19

VICEPRESIDENZA

In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la Confederazione Nazionale è rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Vicario che può essere nominato

dal Presidente nell’ambito dei componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale unita mente ad altri vice presidenti.

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ART.20

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Nella prima riunione elegge il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

a) stabilire d’intesa con l’Ufficio di Presidenza Nazionale, la forma dei bilanci;

b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Confederale Nazionale;

c) controllare l’andamento amministrativo e contabile della Confederazione.

d) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dim esso.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno della Confederazione Nazionale.

ART. 21

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso

Nazionale.

Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

– esamina e decide le questioni che possono sorgere fra i soci, gli associati e gli Organi della Confederazione;

– dispone a norma dell’art. 3 del presente Statuto i previsti pro vvedimenti nei confronti dei soci e

degli associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario o comunque mettano in essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome della Confederazione;

– si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall’Ufficio di Presidenza Nazionale nei confronti dei soci, degli associati e dei responsabili sindacali;

– integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

Tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno

pervenire tramite l’Ufficio di Presidenza Nazionale, che prima di trasmetterle al Collegio dei Probiviri dovrà esprimersi in merito.

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ART. 22

IL CONSIGLIO TECNICO

L’Ufficio di Presidenza e le Segreterie Regionali e Provinciali possono nominare, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, il Consiglio Tecnico composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno componenti in base alle esigenze tecnico -organizzative.

I componenti del Consiglio Tecnico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e professionalità nel settore di loro competenza.

La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione del territorio e della materia di competenza.

Il Consiglio Tecnico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo.

I Segretari di comparto fanno parte di diritto del Consiglio Tecnico.

ART. 24

I SEGRETARI DI COMPARTO

CO.NA.L.PE. si articola nei seguenti comparti: Artigianato – Agricoltura – Commercio Turismo e

Servizi – Caccia e Pesca – Piccola Industria – Liberi Professionisti.

Per ognuno di detti comparti, a tutti i livelli territoriali, é nominato dal Presidente, nell’ambito del Consiglio Tecnico o della Segreteria territorialmente competente, un Segretario.

In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei suddetti Organi.

Il Segretario di Comparto:

– é responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio comparto;

– cura i rapporti con Enti e Ministeri;

– firma accordi e contratti di categoria;

– nei limiti dell’autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato

dall’Ufficio di Presidenza, provvede all’assunzione di personale dipendente, ad accendere conti correnti ed a qualsiasi altra operazione nell’interesse del proprio comparto e della Confederazione;

– partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;

– nei limiti dell’autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato

dall’Ufficio di Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto ed assume i poteri decisionali consequenziali;

– predispone lo Statuto delle Associazione di Categoria costituite per garantire una più incisiva ed efficace azione sindacale all’interno del comparto stesso.

Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente sulla propria attività.

Il Presidente, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza, può sospendere

cautelativamente il Segretario di Comparto e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:

– inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria territorialmente competente;

– attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congre sso, del Consiglio Nazionale Confederale, dell’Ufficio di Presidenza ;

– in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.

ART. 25

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CONFEDERAZIONE

L’articolazione territoriale della Confederazione su base regi onale, provinciale, zonale e comunale è rappresentata da associazioni, denominate Circoli, promosse daCO.NA.