CO.NA.L.PE.
CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI E PENSIONA TI
ART.I
COSTITUZIONE
CO.NA.L.PE. è una Confederazione di associazioni che svolge attività sindacale e sociale in
modo autonomo, libero, democratico ed apartitico, con sede nazionale in San Pancrazio Salentino
(BR).
CO.NA.L.PE.non ha fini di lucro.
ART.2
SCOPI
Obiettivo della Confederazione è primariamente l’attività di proselitismo finalizzata alla tutela dei
diritti ed al miglioramento delle condizioni culturali, morali, sociali, professionali, giuridiche ed
economiche dei soci e degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della
partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta, il confronto tra
produzione e lavoro.
In tale ottica CO.NA.L.PE. respinge tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla
distruzione delle piccole realtà del lavoro autonomo ed imprenditoriale e propone un capitalismo
sociale fondato sul rispetto e sulla difesa della piccola impresa e del lavoro autonomo.
In particolare CO.NA.L.PE., si propone di:
1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali di tutti i soci e degli
associati, in forma singola e collettiva, con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti
pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali;
2) tutelare i soci e gli associati in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di
lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
3) partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di
contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
4) sostenere o promuovere, in qualunque forma giuridica, la costituzione di: associazioni di
produttori; istituti di patronato; Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e
pensionati; Centri di assistenza fiscale per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi; Enti
morali, attraverso qualunque forma giuridica, per la tutela, l’assistenza ed il sostegno dei
soggetti svantaggiati e dei meno abbienti; Enti per il tempo libero; Associazione degli invalidi
civili, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti svantaggiati per la tutela dei loro diritti;
Banche Sociali del Lavoro senza fini di lucro; Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli
associati; associazioni di volontariato sociale e di promozione sociale; associazioni dei locatori
e dei concedenti di beni immobiliari urbani e rurali; Centri Autorizzati di Assistenza Agricola –
CAA; associazioni di protezione civile; associazioni dei consumatori; Centri studio, ricerca,
sperimentazione e documentazione; fondi interprofessionali; enti bilaterali; Enti di formazione
professionale; organismi di conciliazione; Centri di assistenza tecnica; associazioni di
pensionati; fondi pensione e di previdenza ed assistenza complementare; scuole degli antichi
mestieri e delle tradizioni popolari; Movimento delle Cooperative;
Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
5) promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza negli
adempimenti relativi all’organizzazione, la gestione e la riqualificazione delle imprese
associate. In quest’ambito la Confederazione può prestare direttamente ai propri associati o a
mezzo di apposite convenzioni con Centri di Assistenza Fiscale, professionisti abilitati e/o con
studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed
amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali,
finanziari, commerciali, assicurativi e quant’altro occorrenti nell’interesse generale degli iscritti;
6) organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private,
attività culturali, artistiche, sportive turistiche e ricreative: per queste finalità la Confederazione
potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, attività
di intrattenimento, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti
collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni
audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari anche
attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva, turistica e per il
tempo libero in generale;
7) promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite
appositi enti, corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori sulle vigenti norme in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro; corsi R.E.C. ed H.A.C.C.P, corsi di formazione,
aggiornamento ed istruzione professionale, richiesti dalle normative vigenti per i piccoli
imprenditori e lavoratori autonomi o loro dipendenti, per disoccupati ed inoccupati, anche se
finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
8) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni sia pubbliche
che private, ove la rappresentanza dei lavoratori autonomi e della piccola impresa sia
richiesta o ammessa;
9) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
Per il perseguimento di tutti gli scopi, CO.NA.L.PE., fermo restando l’assenza di finalità di lucro,
potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare ivi incluse le partecipazioni
societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per l’assistenza ai soci e agli
associati.
ART.3
DEMOCRAZIA
CO.NA.L.PE., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, afferma la sua democraticità
nell’impegnarsi a sostenere, a favorire ed a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e
sociale.
CO.NA.L.PE. rifiutando un’organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità
e l’autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.
ART.4
CONFRONTO
Fondamenti della vita democratica della Confederazione sono le libere elezioni delle cariche sociali
e la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società a livello
nazionale e comunitario.
ART.5
AUTONOMIA
Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
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CO.NA.L.PE. si configura come indipendente dai partiti politici e dalle associazioni di qualsiasi
tipo, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli soci ed associati, come modo
di essere e di svolgere l’azione sindacale e sociale.
L’autonomia è pertanto fonte stessa della linea organizzativa delCO.NA.L.PE. e viene da essa
affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale e delle sue espressioni e
conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di
opportunità politica.
ART.6
PATRIMONIO
Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che
comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme
accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.
In particolare il fondo comune della Confederazione è costituito:
1. dalle quote e dai contributi dei soci;
2. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
3. dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni
ad essa fatte a qualsiasi titolo.
Ogni socio è titolare di un proprio e distinto fondo comune.
ART. 7
ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE
Le entrate della Confederazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei
soci e/o degli iscritti alle associazioni aderenti e da altri proventi che possano pervenire a
qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in
materia.
I soci devono versare annualmente alla Confederazione la quota o contributo associativo per ogni
singolo iscritto.
Entro il mese di dicembre di ogni anno l’Ufficio di Presidenza Nazionale della Confederazione
delibererà la quota o il contributo che ogni socio dovrà versare per l’anno successivo.
Tutte le entrate della Confederazione dovranno pervenire mediante conti correnti appositamente
accesi dal Presidente Nazionale.
ART.8
SOCI ED ASSOCIATI
Sono considerati “CO.NA.L.PE.”:
– le associazioni nazionali e/o gli enti e/o le società promosse da CO.NA.L.PE. e/o aderenti
alla Confederazione;
– i Circoli CO.NA.L.PE., costituiti secondo le modalità previste nel presente statuto, che
rappresentano l’effettiva articolazione territoriale della Confederazione.
Sono considerati “ASSOCIATI CO.NA.L.PE.” gli iscritti alla Confederazione per il tramite
degli Enti e delle associazioni che il presente statuto individua come” SOCI CO.NA.L.PE.” e
precisamente
1) LAVORATORI AUTONOMI operanti nei seguenti settori:
Commercio – Turismo – Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Agricoltura (piccoli imprenditori
agricoli a titolo principale; coltivatori diretti; coloni; mezzadri; affittuari e concedenti);
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Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
2) PICCOLI IMPRENDITORI operanti nei seguenti settori:
Commercio – Turismo – Servizi – Pesca e Caccia – Artigianato – Industria – Agricoltura;
3) DATORI DI LAVORO di tutti i settori produttivi e professionali, ivi incluse le figure professionali
per le quali non sono previsti appositi albi o ordini professionali;
4) tutte le forme di società aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola impresa;
5) esperti che agiscono a tutela dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori o che sono titolari
di partiva iva pur non essendo iscritti alla competente camera di commercio;
6) pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati;
7) invalidi civili e del lavoro, titolari di rendite o altre provvidenze vitalizie;
8) utenti dei servizi erogati dagli Enti promossi e/o costituiti e/o affiliati CO.NA.L.PE.;
ART.9
AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
DEI CIRCOLI E DEI SOCI IN GENERE
I soci sono contraddistinti da un proprio statuto ed un proprio codice fiscale e/o partita i.v.a. in
quanto hanno autonomia amministrativa e contabile rispetto alla Confederazione ed agli Enti
promossi dalla stessa.
La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dai soci anche se
può esercitare il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi richiedendo copia degli stessi ai soci
medesimi.
I responsabili legali dei soci (associazioni nazionali, associazioni nazionali di categoria,
associazioni territoriali aderenti CO.NA.L.PE.) dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/
o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto
dell’associazione dagli stessi rappresentata.
La FENAPI, ad insindacabile giudizio, può revocare lo status di socio ai circoli ed alle associazioni
aderenti che hanno evidenziato, anche nel corso dell’anno, uno squilibrio economico – finanziario
non compatibile con le attività associative già svolte o da svolgere.
ART.10
ATTIVITA’ DI VIGILANZA SUI CIRCOLI E SUI SOCI IN GENERE
CO.NA.L.PE. esercita sui circoli e sui propri soci in generale, direttamente o per il tramite di
apposite società incaricate, la vigilanza ed i controlli ritenuti insindacabilmente utili e necessari per
garantire il rispetto delle normative e dei principi che regolamentano la costituzione ed il corretto
funzionamento degli enti di patronato, dei centri di assistenza fiscale, dei centri di assistenza
agricola, dei fondi interprofessionali, degli organismi di conciliazione, degli enti di formazione e di
tutti gli altri enti che, in qualunque forma giuridica, saranno costituiti da CO.NA.L.PE ..
CO.NA.L.PE., ad insindacabile giudizio, può revocare lo status di socio ai circoli ed alle
associazioni aderenti che hanno trasgredito i principi e le norme che disciplinano gli enti di cui al
comma precedente.
ART.11
CARICHE SINDACALI
Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti ai circoli ed alle
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Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
associazioni aderenti CO.NA.L.PE. mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.
Possono ricoprire cariche sindacali a livello nazionale coloro che sono iscritti da almeno un anno
ad un circolo o ad una associazione aderente CO.NA.L.PE., a condizione che siano in regola con il
pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.
Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del
rimborso delle spese effettivamente sostenute e richieste.
ART.12
PROWEDIMENTI DISCIPLINARI
I soci che commettono infrazioni all’ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell’
Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della
decisione del suddetto organo, l’Ufficio di Presidenza Nazionale può cautelativamente procedere
alla sospensione per:
a) indegnità morale;
b) comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi statutari;
c) inosservanza del presente Statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;
e) concorrenza sleale nei confronti della Confederazione o degli enti promossi dalla stessa.
Il Collegio dei Probiviri può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai
punti precedenti, i seguenti provvedimenti:
ammonimento;
sospensione dalle cariche e/o dall’attività associativa;
espulsione e revoca dello status di socio.
ART.13
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Gli organi della Confederazione, a livello nazionale, sono:
1. Il Congresso Nazionale;
2. Il Consiglio Confederale Nazionale;
3. L’Ufficio di Presidenza Nazionale;
4. Il Presidente Nazionale;
5. Il Collegio dei Probiviri;
6. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
7. Il Consiglio Tecnico Nazionale;
8. I Segretari Nazionali di comparto.
ART.14
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo Organo della Confederazione. Esso si riunisce in via ordinaria
ogni cinque anni, su convocazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale ed in via straordinaria su
richiesta di almeno il cinquanta percento dei componenti del Consiglio Confederale Nazionale.
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Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata all’Ufficio di Presidenza e
deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di
convocazione straordinaria del Congresso si pronunzia l’Ufficio di Presidenza entro trenta giorni.
Sarà cura dell’Ufficio di Presidenza Nazionale diramare l’avviso di convocazione, contenente
l’ordine dei lavori, entro il termine di almeno 20 giorni prima della data stabilita per il Congresso.
ART.15
COMPOSIZIONE E COMPITI
DEL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai soci su base regionale e/o su base
interregionale.
Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti saranno stabiliti, di volta in volta,
dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, in relazione al numero dei soci in regola con l’adesione alla
Confederazione ed in base alle attività associative svolte dai singoli soci.
Il Congresso Nazionale:
a) esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale;
b) elegge i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale;
c) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) elegge il Collegio dei Probiviri;
e) stabilisce l’indirizzo dell’attività sindacale della Confederazione e le linee programmatiche;
f) modifica in tutto o in parte lo Statuto della Confederazione, previo voto favorevole di
almeno i due terzi dei delegati presenti al Congresso, salvo quanto di competenza del
Consiglio Confederale Nazionale;
g) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno dall’Ufficio di Presidenza Nazionale
o da almeno un terzo dei delegati presenti al Congresso;
Le decisioni assunte dal Congresso Nazionale sono vincolanti per gli organi sociali e per tutti i soci
della Confederazione.
Il Congresso Nazionale è presieduto da uno dei delegati al Congresso, eletto all’apertura
dell’adunanza.
Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei delegati congressuali presenti.
ART.16
IL CONSIGLIO CONFEDERALE NAZIONALE
Il Consiglio Confederale Nazionale è il massimo organo deliberante della Confederazione tra un
Congresso e l’altro. Esso è composto dai presidenti dei circoli, dai presidente delle associazioni
aderenti, dai componenti degli organi esecutivi degli enti promossi e/o costituiti da CO.NA.L.PE., e
dai componenti dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale. Per la corretta composizione del Consiglio
Confederale Nazionale si fa riferimento alla situazione organizzativa risalente all’ultimo giorno del
mese precedente alla data di convocazione del Consiglio medesimo.
Per quanto riguarda gli organi esecutivi degli Enti promossi e/o costituiti CO.NA.L.PE. con altre
organizzazioni sindacali e/o datoriali, fanno parte del Consiglio Confederale Nazionale
CO.NA.L.PE. solo i membri che sono stati designati in detti organi in rappresentanza
CO.NA.L.PE ..
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Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
Il Consiglio Confederale Nazionale:
a) attua le deliberazioni del Congresso Nazionale;
b) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale, attuando ogni
iniziativa idonea alla crescita della Confederazione ed alla promozione delle categorie
rappresentate;
c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
d) integra, nella prima seduta utile, i componenti dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale,
dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;
e) adotta, con la maggioranza del cinquanta percento più uno dei componenti, il provvedimento di
rimozione del Presidente Nazionale e convoca nella stessa seduta il Congresso Nazionale che
deve essere celebrato entro trenta giorni dalla convocazione;
f) modifica parzialmente lo Statuto nei casi di necessità ed urgenza, con il voto favorevole di
almeno il cinquanta percento più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio Confederale Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta l’anno,
con preavviso di almeno venti giorni; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando
convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalla
maggioranza dei componenti del Consiglio Confederale Nazionale stesso.
Il Consiglio Confederale Nazionale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede nazionale della
Confederazione.
Il Consiglio Confederale Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale.
I componenti del Consiglio Confederale Nazionale non sono incompatibili con le altre cariche
previste dal presente statuto.
Le riunioni del Consiglio Confederale Nazionale sono valide se sono presenti, in proprio o per
delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno 1 /3 degli stessi, in
seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di
almeno ventiquattro ore. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di
parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale. Ogni componente può esprimere tanti voti
per ogni incarico ricoperto e che gli da diritto di partecipare al Consiglio medesimo. Il voto può
essere espresso anche per delega: ogni componente non può esprimere oltre dieci voti per delega
per ogni incarico ricoperto e che gli da diritto di partecipare al Consiglio medesimo.
ART.17
L’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE
L’Ufficio di Presidenza Nazionale è composto da undici componenti eletti dal Congresso Nazionale
compreso il Presidente Nazionale.
All’interno dell’Ufficio di Presidenza Nazionale può essere nominato dal Presidente uno o più vice
presidenti di cui uno vicario.
L’Ufficio di Presidenza Nazionale :
rappresenta la Confederazione, attua l’azione sindacale e persegue gli scopi CO.NA.L.PE.
secondo le direttive delineate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Confederale Nazionale;
attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
predispone i bilanci annuali e consuntivi per la loro approvazione da parte del Consiglio
Confederale Nazionale;
convoca e regolamenta lo svolgimento dei Congressi a tutti i livelli;
nomina il Consiglio Tecnico Nazionale;
Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
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nomina i componenti degli organi esecutivi degli enti promossi e/o costituiti da CO.NA.L.PE.;
delibera l’apertura di sedi all’estero;
istituisce Commissioni di studio su singoli problemi della Categoria, nominandone i
componenti;
propone, con il voto favorevole dei 2/3 dei propri componenti, al Consiglio Confederale
Nazionale la rimozione del Presidente Nazionale;
accetta e revoca il riconoscimento delle associazioni che fanno domanda di adesione alla
Confederazione per diventarne soci ;
delibera in merito alla costituzione e scioglimento di enti e società promossi e/o costituiti da
CO.NA.L.PE.;
approva nella prima seduta utile, le delibere d’urgenza adottate dal Presidente Nazionale
mediante Determinazioni Presidenziali;
delibera in merito a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente assegnate dal presente Statuto al Presidente Nazionale o al Consiglio
Confederale Nazionale;
L’Ufficio di Presidenza Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale che lo convoca quando lo
ritiene utile nell’interesse di CO.NA.L.PE., con preavviso di almeno tre giorni, anche in luoghi
diversi dalla sede nazionale; in caso di inottemperanza di costui, è convocato su iniziativa di
almeno sei dei suoi membri.
I membri dell’Ufficio di Presidenza Nazionale rimangono in carica fino all’adunanza del Congresso
Nazionale e decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno
due adunanze consecutive dell’organo.
Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno
la maggioranza degli stessi.
L’Ufficio di Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale. Il voto può essere
espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un
voto per delega.
ART.18
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale:
ha la rappresentanza legale CO.NA.L.PE.;
rappresenta in giudizio CO.NA.L.PE.;
convoca l’Ufficio di Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Segreterie Periferiche;
è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri e le Segreterie Periferiche, stipulando con gli stessi
accordi e convenzioni per la riscossione e la ripartizione delle deleghe associative sindacali;
firma gli accordi o contratti di categoria;
propone al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del
Collegio dei Probiviri, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all’art. 3 del presente statuto;
nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali la Confederazione è chiamata a
designare i propri rappresentanti;
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Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
provvede alle assunzioni del personale dipendente;
cura i rapporti con le Banche, accende conti correnti ed effettua qualsiasi altra operazione,
nell’interesse della Confederazione;
assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa
confederale;
partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
assicura la gestione unitaria della Confederazione, mantenendo contatti permanenti con i soci;
promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi della
Confederazione stessa, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
nomina tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale uno o più vice presidenti di cui
uno vicario;
convoca e presiede il Consiglio Confederale Nazionale;
conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo
ritenga opportuno;
delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza dell’Ufficio di Presidenza
Nazionale mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella
prima riunione utile dell’Ufficio di Presidenza Nazionale pena la perdita della loro efficacia;
nomina tra i componenti del Consiglio Tecnico Nazionale i Segretari dei Comparti Agricoltura,
Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, Caccia, Pesca, Piccola Industria e Liberi
Professionisti;
Il Presidente Nazionale può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:
a) ingiustificata inoperosità;
b) indegnità morale;
c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
d) inosservanza delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza Nazionale;
e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto;
li Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Confederale Nazionale con la
maggioranza del cinquanta percento più uno dei propri componenti.
li Provvedimento di rimozione non può essere proposto se precedentemente non viene eseguita la
procedura di accertamento delle specifiche responsabilità del Presidente Nazionale a cura di una
commissione composta da tre arbitri designati uno dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, uno dal
Presidente Nazionale ed uno dal Consiglio Confederale Nazionale.
li collegio arbitrale deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dall’ insediamento.
ART.19
VICEPRESIDENZA
In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, la Confederazione Nazionale
è rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Vicario che può essere nominato dal Presidente
nell’ambito dei componenti dell’Ufficio di Presidenza Nazionale unitamente ad altri vice presidenti.
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Versione definitiva approvata da CO.NA.l.PE. del 21 Febbraio 2019
ART.20
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal
Congresso Nazionale. Nella prima riunione elegge il Presidente.
Il Collegio ha il compito di:
a) stabilire d’intesa con l’Ufficio di Presidenza Nazionale, la forma dei bilanci;
b) redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla al Consiglio Confederale Nazionale;
c) controllare l’andamento amministrativo e contabile della Confederazione.
d) integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver
partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all’interno della Confederazione
Nazionale.
ART. 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso
Nazionale.
Nella prima riunione dovrà essere eletto il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
esamina e decide le questioni che possono sorgere fra i soci, gli associati e gli Organi della
Confederazione;
dispone a norma dell’art. 3 del presente Statuto i previsti provvedimenti nei confronti dei soci e
degli associati che compiano infrazioni all’ordinamento statutario o comunque mettano in
essere comportamenti lesivi dell’immagine e del buon nome della Confederazione;
si pronuncia, entro trenta giorni, su eventuali provvedimenti disciplinari presi dall’Ufficio di
Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21Febbraio2019
IO
Presidenza Nazionale nei confronti dei soci, degli associati e dei responsabili sindacali;
integra il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver
partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.
Tutte le controversie, relative all’osservanza del presente Statuto e più in generale alla vita
associativa, dovranno essere decise dal Collegio dei Probiviri, al quale le istanze dovranno
pervenire tramite l’Ufficio di Presidenza Nazionale, che prima di trasmetterle al Collegio dei
Probiviri dovrà esprimersi in merito.
ART. 22
IL CONSIGLIO TECNICO
L’Ufficio di Presidenza e le Segreterie Regionali e Provinciali possono nominare, nell’ambito delle
rispettive competenze territoriali, il Consiglio Tecnico composto da un minimo di sette ad un
massimo di ventuno componenti in base alle esigenze tecnico-organizzative.
I componenti del Consiglio Tecnico vengono scelti tra esperti che possano vantare esperienza e
professionalità nel settore di loro competenza.
La qualifica che viene attribuita a questi componenti è di Responsabile seguito dalla specificazione
del territorio e della materia di competenza.
Il Consiglio Tecnico non è un organo deliberante ma tecnico-organizzativo.
I Segretari di comparto fanno parte di diritto del Consiglio Tecnico.
ART. 24
I SEGRETARI DI COMPARTO
CO.NA.L.PE. si articola nei seguenti comparti: Artigianato – Agricoltura – Commercio Turismo e
Servizi – Caccia e Pesca – Piccola Industria – Liberi Professionisti.
Per ognuno di detti comparti, a tutti i livelli territoriali, è nominato dal Presidente, nell’ambito del
Consiglio Tecnico o della Segreteria territorialmente competente, un Segretario.
In casi eccezionali e motivati può essere nominato anche un iscritto che non sia componente dei
suddetti Organi.
Il Segretario di Comparto:
é responsabile della diffusione dei comunicati stampa e delle pubblicazioni relative al proprio
comparto;
cura i rapporti con Enti e Ministeri;
firma accordi e contratti di categoria;
nei limiti dell’autonomia gestionale, prevista da apposito regolamento emanato dall’Ufficio di
Presidenza, provvede all’assunzione di personale dipendente, ad accendere conti correnti ed
a qualsiasi altra operazione nell’interesse del proprio comparto e della Confederazione;
partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro del proprio comparto;
nei limiti dell’autonomia organizzativa, prevista da apposito regolamento emanato dall’Ufficio di
Presidenza, promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi del proprio comparto
ed assume i poteri decisionali consequenziali;
predispone lo Statuto delle Associazione di Categoria costituite per garantire una più incisiva
ed efficace azione sindacale all’interno del comparto stesso.
Il Segretario di Comparto relaziona periodicamente al Presidente sulla propria attività.
Il Presidente, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza, può sospendere cautelativamente
Il
Versione definitiva approvata da CO.NA.L.PE. del 21 Febbraio 2019
il Segretario di Comparto e deferirlo al Collegio dei Probiviri, nei seguenti casi:
inosservanza dei limiti imposti dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o dalla Segreteria
territorialmente competente;
attività sindacale svolta in maniera difforme alle deliberazioni del Congresso, del Consiglio
Nazionale Confederale, dell’Ufficio di Presidenza ;
in tutti i casi di indegnità o di ingiustificata inoperosità.
ART. 25
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLA CONFEDERAZIONE
L’articolazione territoriale della Confederazione su base regionale, provinciale, zonale e
comunale è rappresentata da associazioni, denominate Circoli, promosse daCO.NA.L.PE.
Tutti i Circoli CO.NA.L.PE. sono costituiti dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, a proprio
insindacabile giudizio, valutate le esigenze organizzative territoriali della Confederazione.
Circolo Regionale: ha competenza territoriale regionale ed è costituito su iniziativa dei soci
presenti e operanti in almeno tre quarti delle province di una medesima regione.
Il Circolo Regionale può, a sua volta, promuovere la costituzione di Circoli
provinciali/zonali/comunali nell’ambito della propria competenza territoriale.
Circolo Provinciale: ha competenza territoriale provinciale ed è costituito su iniziativa dei soci
presenti e operanti in almeno in almeno il dieci per cento dei comuni di una medesima provincia.
Il Circolo Provinciale può, a sua volta, promuovere la costituzione di Circoli zonali e comunali
nell’ambito della propria competenza territoriale.
Circolo Zonale: ha competenza territoriale intercomunale ed è costituito su iniziativa dei soci
presenti e operanti in almeno tre comuni di una medesima provincia.
Circolo Comunale: ha competenza territoriale comunale ed è costituito su iniziativa dei soci
presenti e operanti nel territorio di un comune italiano.
Coordinamenti: i Circoli a livello Regionale, Provinciale, comunale, possono essere affiancati da
Coordinamenti rispettivamente Regionali, Provinciali, Comunali presieduti, salvo diversa
valutazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, dal Presidente del Circolo rispettivamente
Regionale, Provinciale, Zonale con compiti politico-sindacali.
Ai Coordinamenti, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni dello statuto-tipo dei Circoli.
Nei Coordinamenti devono essere rappresentati tutti i Circoli presenti nell’ambito territoriale di
riferimento al fine di garantire un’azione politico-sindacale unitaria e coerente con le attività di tutti i
Circoli.
ART. 26
COSTITUZIONE DEI CIRCOLI
In base alle esigenze organizzative della Confederazione, l’Ufficio di Presidenza Nazionale può
deliberare la costituzione di Circoli CO.NA.L.PE. in ambito regionale/provinciale/zonale/comunale,
approvandone il relativo statuto.
Ogni Circolo Regionale/Provinciale/Zonale/Comunale è retto da un proprio statuto, gode di
autonomia patrimoniale perfetta ed è identificato con un proprio codice fiscale e/o partita i.v.a.
La denominazione “Circolo” viene affiancata dalla sigla “CO.NA.L.PE.” e dall’ambito
territoriale di riferimento, come di seguito indicato:
La costituzione dei Circoli territoriali è attuata da uno o più persone fisiche, previa adesione a
CO.NA.L.PE., su apposito incarico conferito dall’Ufficio di Presidenza Nazionale. Tale
incarico è di
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carattere temporaneo e non può comunque avere durata superiore a novanta giorni, salvo
espresse deroghe dell’Ufficio conferente.
Al termine della fase costituente, l’Ufficio di Presidenza Nazionale CO.NA.L.PE., verificata la
conformità dello statuto e della struttura organizzativa del Circolo, determina, mediante formale
atto e a propria insindacabile valutazione, il riconoscimento del Circolo e attribuisce l’ambito di
competenza territoriale (regionale, provinciale, zonale o comunale).
ART. 27
PATRIMONIO ED ENTRATE DEL CIRCOLO
Il patrimonio del Circolo è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le
pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a
qualsiasi scopo nel rispetto della legge.
Il Circolo ha un proprio fondo comune diverso da quello dei singoli soci e da quello della
Confederazione Nazionale.
Le entrate del Circolo sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/o
dei propri iscritti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o
privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in materia.
Tutte le entrate del Circolo dovranno essere versati su dei conti correnti appositamente accesi dal
Presidente del Circolo.
ART. 28
ORGANI INTERNI DEI CIRCOLI Gli
organi statutari dei Circoli CO.NA.L.PE. sono:
1. Il Congresso;
2. L’ Assemblea dei soci
3. La Segreteria;
4. Il Presidente;
Gli statuti dei Circoli nell’ambito della propria autonomia possono prevedere altri organi aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nei precedenti punti.
ART. 29
INCARICHI SINDACALI CONFERITI
DAL CIRCOLO
Gli incarichi sindacali e/o associativi conferiti dal Circolo CO.NA.L.PE. devono essere comunicati
per conoscenza all’Ufficio di Presidenza Nazionale e spiegano efficacia solo dopo che siano
decorsi 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.
L’inosservanza di tale principio comporterà sanzioni economiche e, nei casi più gravi, l’espulsione
dalla Confederazione.
ART. 30
DIRIGENTI NAZIONALI
Il Presidente nazionale può conferire la carica onorifica di Dirigente Nazionale ai soci, dipendenti e
dirigenti territoriali della Confederazione e degli enti promossi o aderenti a CO.NA.L.PE., liberi
professionisti e ad ogni altra persona che si sia distinta per la particolare dedizione con cui ha
svolto il proprio ruolo, o abbia contribuito in modo particolare alla crescita della Confedrazione.
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Il conferimento avviene mediante Determinazioni Presidenziali ratificate dall’Ufficio di Presidenza
Nazionale nella prima riunione utile.
Tutti i componenti degli organi nazionali hanno diritto di fregiarsi del titolo di Dirigente Nazionale.
I Dirigenti Nazionali possono essere invitati, dal Presidente Nazionale, alle riunioni degli organi
nazionali ed alle manifestazioni organizzate dalla Confederazione.
ART. 31
ESPERTI
Gli esperti che agiscono in favore della categoria, possono svolgere attività sindacale per
CO.NA.L.PE. e ricoprire cariche livello periferico, sin dal momento della loro adesione.
L’iscrizione degli esperti aCO.NA.L.PE., che dà titolo a ricoprire cariche a livello nazionale,
dovrà essere espressamente deliberata dall’ Ufficio di Presidenza Nazionale.
ART.32
RAPPORTI CON AL TRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, CO.NA.L.PE. può aderire ad
Associazioni aventi finalità comuni.
L’adesione non può precludere aCO.NA.L.PE. la possibilità di stipulare altri accordi né comportare
limitazioni di alcun genere all’autonomia sindacale, organizzativa o gestionale della
Confederazione.
I rapporti con le Associazioni alle quali CO.NA.L.PE. aderisce saranno regolati da
apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale e ratificata dall’Ufficio di Presidenza
Nazionale.
ART. 33
ASSOCIAZIONI NAZIONALI ADERENTI E/O PROMOSSI CO.NA.L.PE.
Possono aderire aCO.NA.L.PE. associazioni nazionali aventi le medesime finalità previo
adeguamento dello statuto a quello CO.NA.L.PE.: una apposita convenzione disciplinerà i rapporti
organizzativi ed i vincoli associativi.
Le associazioni nazionali aderenti CO.NA.L.PE. devono utilizzare gli enti ed i servizi promossi
e/o costituiti daCO.NA.L.PE. pena la revoca dell’adesione e l’eventuale risarcimento danni:
qualunque deroga deve essere formalmente autorizzata.
CO.NA.L.PE. può parimenti promuovere associazioni nazionali in attuazione dei propri scopi
statutari applicandosi i commi precedenti del presente articolo.
ART. 34
CONVENZIONI CON I SOCI
I rapporti organizzativi ed economici con i soci devono essere disciplinati da apposita convenzione
che riguarderà anche l’utilizzo degli enti promossi e/o costituiti daCO.NA.L.PE ..
ART. 35
“LOGO.
Il “logo” CO.NA.L.PE .. é rappresentato da “confini nazionali su fondo azzurro con tre diverse
gradazioni, su cui campeggia un tricolore a semicerchio da sud a nord”, con inizio da Fiumedinisi
(Me) e la scritta Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori.
Ai Circoli ed alle associazioni aderenti aCO.NA.L.PE., l’uso della denominazione e del
logo CO.NA.L.PE. è consentito fino a quando permane il vincolo associativo con CO.NA.L.PE.
Nazionale
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ART. 36
SEDI ALL’ESTERO
L’Ufficio di Presidenza Nazionale, con propria deliberazione, può istituire sedi all’estero al fine di
svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto, compresa quella di assistenza prestata
attraverso l’apertura di sedi di Patronato.
ART. 37
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento CO.NA.L.PE. va deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli
associati.
In caso di scioglimento CO.NA.L.PE. il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla
Legge.
La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.
E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita deCO.NA.L.PE., salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposti dalla Legge.
ART. 39
REGOLAMENTO STATUTARIO
L’Ufficio di Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, approva il Regolamento
Statutario per disciplinare ed integrare analiticamente le norme statutarie confederali.
Il Regolamento Statutario deve essere aggiornato ed inviato ai soci entro il 31 gennaio di ogni
anno.
ART. 40
NORMA TRANSITORIA A FINI ORGANIZZATIVI
Fino a quando non saranno celebrati i Congressi territoriali, il Presidente Nazionale:
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nomina i responsabili sindacali a tutti i livelli organizzativi nelle persone dei rappresentanti legali
dei soci stabilendo anche il livello organizzativo da assegnare;
determina la ripartizione tra tutti i livelli organizzativi delle quote associative e delle entrate
comunque pervenute attraverso CO.NA.L.PE. nazionale;
revoca gli incarichi già assegnati;
stabilisce le regole cui attenersi per l’armonizzazione organizzativa delle varie realtà territoriali;
può espellere i dirigenti sindacali che non si atterranno alle linee politico – organizzative stabilite
dall’Ufficio di Presidenza Nazionale;
può nominare un coordinamento da affiancare ai responsabili sindacali a tutti livelli
organizzativi.
Possono essere conferiti incarichi sindacali a soggetti non rappresentanti di circoli per un periodo
massimo di sei mesi al fine di predisporre l’assemblea costituente del circolo territoriale.
I congressi per leggere i coordinamenti provinciali e regionali dei CO.NA.L.PE. dovranno essere
celebrati tra settembre e dicembre 2017 in base al regolamento predisposto dall’Ufficio di
Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Confederale Nazionale
ART. 41
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO
Il presente statuto ed i nuovi organi sociali eletti CO.NA.L.PE. entreranno in vigore il 21 Febbraio
2019.